ARTICOLO 14

Convenzioni quadro per inserire lavoratori disabili attraverso l'assunzione da parte della cooperativa sociale cui l'impresa conferisce commesse (art. 14 d. lgs. 276/03)

I Centri per l'Impiego, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale e le associazioni di rappresentanza, tutela ed assistenza delle cooperative sociali di tipo B (di inserimento lavorativo) o Consorzi sociali possono stipulare convenzioni quadro per l'inserimento di lavoratori svantaggiati in cooperative sociali alle quali i datori di lavoro privati conferiscono commesse.
Se i lavoratori svantaggiati sono disabili gli stessi possono essere computati ai fini della copertura della quota di riserva da parte dei datori privati.

La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a)  le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Servizi del collocamento obbligatorio) o direttamente dalla Coop. Soc. Gpii.
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse (ai fini del computo di cui al comma 3 dell'art. 14 del Decreto che, in particolare, prevede la possibilità di copertura della quota di riserva dei datori obbligati all'assunzione di persone disabili attraverso tali convenzioni), secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13, di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione. 

IMPORTANTE:  l'articolo 14 del d. lgs. 276/03 è abrogato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 sul Protocollo Welfare. Restano comunque valide le convenzioni in atto.

Riferimenti Legislativi
:
- Legge 381 del 8 novembre 1991, pubblicata in G. U. il 3 dicembre 1991n° 283 "Disciplina delle cooperative sociali" art. 1, comma 1, lettera b
- Legge n.68 del 12 marzo 1999, pubblicata nella G.U. 23 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" art.12
- D. Lgs. n. 276/03 del 10 settembre 2003, pubblicato sulla G.U. del 9 ottobre 2003 n. 235, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 30/03". 

La Riforma del Welfare: le modifiche alla legge 68/99 

Le importanti modifiche apportate alla legge per il diritto al lavoro delle persone disabili dalla recente legge 24 dicembre 2007 n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.